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Giugno 27, 2022Come recentemente messo in luce da Confindustria, i vertiginosi e diffusi rincari dell’energia e delle materie prime (ad esempio, gas naturale +423% nel 2021) stanno creando gravissime problematiche alle imprese industriali italiane, che rischiano di vedere gravemente compromessi i propri margini operativi, data la difficoltà di trasferire ai clienti finali i maggiori costi di produzione causati dai rincari delle commodities.
Il fenomeno, purtroppo, è già molto grave in tutti i settori energivori (come la metallurgia o la produzione di cemento e ceramiche per l’edilizia), ma rischia di diventare a breve ingestibile nel settore automotive, caratterizzato, come noto, da importantissimi volumi di scambio con la Germania.
Allo Studio legale RML ci siamo chiesti, pertanto, come le industrie italiane potrebbero gestire la problematica contingente per le forniture verso le imprese tedesche e in ambito locale e, più in generale, se e con quali modalità si possano introdurre meccanismi di revisione dei prezzi nei contratti in corso o da concludersi.
Al riguardo segnaliamo che il diritto tedesco, a differenza dell’ordinamento italiano, contempla una specifica norma che prevede un obbligo di rinegoziazione dei prezzi su richiesta della parte che non sia più in grado di attenersi alle originarie condizioni contrattuali a causa di un intervenuto mutamento di circostanze (incluse condizioni economiche) poste a base del contratto stesso: sulla base di tale norma, quindi, un fornitore italiano potrebbe richiedere al proprio cliente tedesco un aumento dei prezzi stabiliti in contratto per “compensare”, almeno in parte, il notevole incremento dei costi dell’energia e/o di altre materie prime.
Si tratta del §313 del BGB (codice civile tedesco), secondo il quale, se dopo la conclusione del contratto intervengono significative modifiche di talune circostanze poste a fondamento del contratto stesso, tanto che le parti non lo avrebbero concluso (o avrebbero pattuito diverse condizioni) se avessero potuto prevedere tali sopraggiunte variazioni, la parte dalla quale non è più esigibile l’osservanza del contratto nei termini originariamente pattuiti può pretenderne la modifica.
Tale norma ha trovato sino ad oggi applicazione solo in via eccezionale, poiché i Giudici tedeschi hanno correttamente affrontato con grande cautela il punto chiave della norma sul piano applicativo, ovvero la delicata questione di comprendere quando le mutate condizioni che incidono sul sinallagma contrattuale siano tali da travalicare il normale rischio imprenditoriale legato ad un aumento dei prezzi o dei costi di produzione. Tuttavia, il §313 BGB costituisce una chiara base normativa per un obbligo di rinegoziazione, che potrebbe risultare preziosa per il fornitore che si trovi a dover fronteggiare situazioni oggettivamente imprevedibili e repentine come quelle legate al descritto aumento dei costi delle materie prime e delle commodities.
Nel dibattito tedesco si sta quindi facendo strada la tesi che sostiene l’opportunità di un più ampio ricorso a questa previsione normativa.
Nel diritto italiano, invece, l’obbligo di rinegoziazione del prezzo è un’ipotesi che ancora non è stata percorsa in riferimento all’incremento dei costi registrato dalle materie prime e dalle commodities, anche se in più occasioni, nel corso della pandemia da Covid-19, i nostri Giudici hanno invocato tale concetto (in particolare nel settore delle locazioni) sulla scorta dell’art. 1467 c.c. (secondo il quale la rinegoziazione costituisce il rimedio alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) e dell’art. 1374 c.c. (integrazione del contratto in base all’equità). Naturalmente un capitolo a parte meriterebbero i contratti di appalto, ove la revisione del prezzo è invece espressamente prevista, per gli appalti privati, dall’art. 1664 c.c..
In ogni caso, la risoluzione delle situazioni concernenti contratti privi di clausole di revisione del prezzo risulta complessa e controversa, seppur meritevole di più ampio approfondimento.
È dunque consigliabile, nella consapevolezza delle gravi conseguenze connesse all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, affrontare questo tema sin dalla negoziazione del contratto.
Come l’esperienza tedesca insegna, nei contratti che saranno stipulati d’ora innanzi sarà fondamentale inserire clausole di adeguamento dei prezzi, che per poter essere efficaci e concretamente applicabili dovranno essere accuratamente redatte e negoziate: la redazione di tali clausole, infatti, è particolarmente delicata, rendendo di fatto necessaria, in fase negoziale, una maggiore trasparenza sulla struttura-costi dell’impresa fornitrice.
Lo Studio RML è a disposizione per fornire alle imprese l’indispensabile supporto legale su tutti i temi di cui sopra, con particolare attenzione alle imprese italiane che hanno rapporti di fornitura con clienti tedeschi.
Avv. Valentina Montanari
Avv. Paolo Righetti