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Credit management – La nuova definizione di default EBA e i possibili impatti sulla normale operatività delle società di factoring (anche) nel settore farmaceutico

Marzo 24, 2021

Come noto, dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole introdotte dalla European Banking Authority (EBA) in materia di classificazione delle controparti inadempienti nel settore bancario, assai più restrittive rispetto a quelle precedentemente in vigore.

Secondo la nuova definizione di default viene considerato inadempiente il cliente che presenti un arretrato scaduto da oltre 90 giorni consecutivi che risulti superiore a (i) € 100,00 se trattasi di privato o di PMI, ovvero (ii) € 500,00 se trattasi di impresa più grande, in entrambi i casi a condizione che lo scaduto rappresenti almeno l’1% dell’esposizione complessiva nei confronti del Gruppo Bancario.

Con il verificarsi di tali condizioni tutti i finanziamenti del cliente presso il Gruppo Bancario sono considerati in default e la Banca può avviare azioni a tutela dei propri crediti.

Le nuove regole prevedono, inoltre, che lo stato di default permanga per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza la propria situazione nei confronti del Gruppo Bancario.

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (ad es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Tuttavia, nel caso in cui tutti i condebitori siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata tale; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.

In caso di default di una Società di persone, sono considerate automaticamente in default tutte le esposizioni dei singoli soci illimitatamente responsabili nei confronti del medesimo Gruppo Bancario.

Le nuove regole devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari che erogano credito in qualsiasi forma, come ad esempio le società di leasing o factoring.

Molti commentatori hanno immediatamente rilevato che la nuova disciplina, pensata per rendere maggiormente virtuoso ed uniforme il sistema creditizio bancario europeo, in quanto immediatamente applicabile anche ai crediti commerciali è potenzialmente in grado di impattare pesantemente sulla normale operatività delle società di factoring. Prima ancora della sua entrata in vigore, infatti, Assifact (Associazione Italiana per il factoring) aveva denunciato che la nuova disciplina avrebbe imposto di “riclassificare come deteriorate il 25% delle esposizioni verso le imprese, il 30% delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche centrali, il 63% delle esposizioni verso amministrazioni locali e addirittura il 94% delle esposizioni verso enti del settore sanitario, con un impatto sul sistema creditizio italiano stimabile tra i 7,6 e i 12 miliardi di euro in termini di nuovi Npl (Non Performing Loans), crediti deteriorati.” (Investire, Redazione Web 24 novembre 2020).

Purtroppo, tuttavia, i molteplici appelli a rimandare l’entrata in vigore delle nuove regole, o a darne un’interpretazione maggiormente coerente con la gestione dei crediti commerciali (ove spesso i tempi di pagamento sono assai più lunghi dei 90 giorni senza che ciò comporti un reale aumento del rischio connesso all’operazione, per sua natura modesto), sono rimasti per il momento inascoltati.

È logico presumere che il primo effetto della nuova disciplina sarà quello di rendere sempre più difficile l’accesso al credito attraverso il sistema bancario, anche sotto forma di anticipi fatture. Gli istituti di credito saranno infatti obbligati a maggiori accantonamenti per far fronte ai crediti in sofferenza e certamente saranno indotti ad osservare particolare cautela nell’erogazione del credito in generale, così da evitare le esposizioni potenzialmente pericolose, mentre gli automatismi applicativi del default e la rilevanza della classificazione a livello di Gruppo contribuiranno al proliferare delle situazioni in cui le Banche, anche al fine di evitare i necessari accantonamenti, potranno preferire attivarsi per il rientro delle esposizioni.

È altresì evidente che la nuova disciplina potrebbe limitare fortemente la concreta operatività delle società di factoring, con grande sacrificio per le tante imprese che utilizzano tale strumento per sostenere finanziariamente l’attività mediante l’anticipo dei crediti commerciali. 

Il fenomeno potrebbe assumere particolare gravità proprio nel settore farmaceutico e in relazione alle forniture verso la PA, caratterizzate da tempistiche di pagamento del tutto inconciliabili con la nuova normativa.

A ciò si aggiunga che molte imprese, per necessità o anche solo per evitare il rischio di un default, preferiranno contrarre debiti con i fornitori piuttosto che nei confronti del sistema bancario, con conseguente prevedibile inasprimento degli insoluti nel medio periodo.

La situazione sopra descritta, che già presenta diverse insidie, sarà infine aggravata dal particolare momento di crisi che stiamo vivendo, influenzato anche dalla persistenza della pandemia Covid-19.

È dunque fondamentale, al fine di evitare l’ingenerarsi di situazioni di tensione finanziaria e possibile dissesto, che le imprese assumano con la massima urgenza efficaci contromisure e cautele, tra le quali ci sentiamo di indicare, a livello generale, le seguenti.

  1. Una prima cautela ci è stata indicata dal legislatore, poiché sia il Nuovo codice della Crisi d’impresa sia la nuova definizione di default bancario sono indubbiamente orientate nel senso di imporre all’imprenditore una sempre maggiore conoscenza delle discipline manageriali e di adottare adeguati sistemi di controllo e di gestione del rischio, anche di carattere finanziario. È infatti evidente che, da un lato, una gestione più attenta consente di anticipare l’emersione della crisi di impresa in funzione del risanamento (assecondando così la ratio prevalente del Nuovo codice della Crisi), mentre, dall’altro, con la nuova definizione di default l’accesso al credito sarà più agevole a quelle imprese che, risultando maggiormente strutturate dal punto di vista gestionale ed efficacemente gestite sul fronte finanziario, risulteranno più affidabili in esito alle verifiche previsionali tipiche del sistema bancario. Ciascuna azienda, grande o piccola, è dunque chiamata a compiere un rilevante sforzo organizzativo nel breve periodo, che, per quanto ineluttabile, con l’aiuto dei propri consulenti di fiducia dovrà essere declinato tenendo conto della concreta realtà aziendale.
  2. In particolare, centrale sarà il ruolo della funzione Finance, che potrà trovarsi a dover gestire, ad esempio, situazioni di riduzione della copertura offerta dalle assicurazioni del credito o la diminuita possibilità di ricorrere a strumenti di anticipazione dei crediti attraverso il sistema bancario o il factoring.
  3. Infine, nel prossimo futuro sarà fondamentale gestire con la massima efficienza e tempestività i propri crediti e monitorare con attenzione l’affidabilità e la stabilità finanziaria dei propri clienti, anche al fine di far emergere il più velocemente possibile le situazioni critiche e/o di possibile contenzioso, talvolta di per sé in grado di ingenerare pericolose tensioni finanziarie.

A tale fine, diverrà sempre più indispensabile individuare partner affidabili per la gestione del credito, che sappiano garantire la massima celerità ed efficienza del servizio, fornendo nel contempo adeguata reportistica e una costante consulenza legale di elevata professionalità.

Lo studio RML si propone quale partner delle imprese, sia per l’adeguamento delle attività di compliance al Nuovo codice della Crisi d’impresa, sia per il credit management nel settore B2B, anche per il comparto farmaceutico.

                                                                                                                                                                                                                            Avv. Paolo Righetti

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